In una società in cui l’età media si alza e le fragilità – fisiche o psichiche– sono sempre più diffuse, il diritto offre strumenti preziosi per tutelare le persone che, anche solo parzialmente o temporaneamente, non sono più in grado di provvedere ai propri interessi. Per tutelare chi si trova in queste situazioni, il nostro ordinamento prevede un istituto agile e flessibile: l’amministrazione di sostegno, introdotto dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6, che ha inserito gli articoli 404-413 del Codice Civile e volto proprio a contemperare l’interesse di cura della persona bisognosa con quello della minor sacrificio della sua autonomia.
Cos’è l’amministrazione di sostegno?
L’amministrazione di sostegno è una misura di protezione giuridica che consente di affiancare ad una persona fragile – per età, patologia ecc. – un soggetto detto appunto amministratore di sostegno, il quale avrà il compito di aiutarla a gestire alcuni o tutti gli aspetti della vita quotidiana, senza tuttavia privarla completamente della capacità di agire, come suggerisce il nome stesso dell’istituto.
Come accennato poc’anzi, a differenza dell’interdizione e dell’inabilitazione – strumenti più rigidi ed anche per questo più raramente utilizzati – la figura dell’amministratore di sostegno è pensata per essere flessibile e personalizzabile, in base alle reali necessità della persona da tutelare.
A chi è rivolta?
Più nel dettaglio, questo tipo di tutela può essere richiesta per:
– persone anziane con difficoltà cognitive o fisiche;
– soggetti con disabilità psichiche o intellettive;
– persone con dipendenze o malattie invalidanti;
– chi si trova in situazioni di temporanea incapacità, ad esempio per un grave incidente o malattia.ì
L’obiettivo è garantire protezione al soggetto amministrato, aiutandolo a prendere decisioni anche importanti (gestione del patrimonio, firma di contratti, amministrazione ordinaria), senza tuttavia sostituirsi a loro più di quanto necessario caso per caso.
Come si attiva?
La procedura si avvia presentando un ricorso al Giudice Tutelare del Tribunale del luogo in cui risiede la persona da proteggere. Il ricorso può essere presentato:
– dalla persona stessa (che riconosce di avere bisogno di aiuto),
– da un familiare (coniuge, figli, fratelli, ecc.),
– da un operatore dei servizi sociali o sanitari.
Nel ricorso è importante indicare la situazione personale e sanitaria della persona interessata (con allegazione di tutta la documentazione ritenuta necessaria a sostegno di quanto riferito) e le ragioni per cui si richiede l’amministrazione di sostegno, formulando altresì la proposta di una persona idonea a svolgere il ruolo di amministratore (spesso un familiare, ma può anche essere un professionista esterno).
Il Giudice, dopo aver ascoltato la persona interessata in un’apposita udienza ed acquisito eventuali documenti o pareri medici, decide se accogliere la richiesta e nomina l’amministratore di sostegno, indicando quali atti potrà compiere in nome e per conto della persona protetta.
È altresì importate ricordare come l’amministratore di sostegno possa essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 408 c.c.).
È bene tenere presente che il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno ed il provvedimento del Giudice che fissa l’audizione dell’interessato andranno formalmente comunicati a determinati soggetti – i parenti stretti dell’interessato – proprio al fine di informare questi soggetti della pendenza onde garantire la trasparenza del procedimento, soprattutto a tutela della persona interessata e dei suoi familiari.
Chi può essere nominato amministratore di sostegno?
Nella scelta della persona da nominare amministratore di sostegno, ai sensi dell’art. 408 c.c., il giudice tutelare preferisce, se possibile:
– il coniuge che non sia separato legalmente
– la persona stabilmente convivente
– il padre, la madre
– il figlio
– il fratello o la sorella
– il parente entro il quarto grado
– il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Qualora tuttavia non sia possibile scegliere tra i soggetti sopra indicati, per motivi di opportunità o altro (ad esempio per mancanza dei medesimi), l’amministratore sarà comunque nominato tenendo conto dell’esclusivo interesse del beneficiario.
Il ruolo dell’amministratore di sostegno
Come abbiamo detto, l’amministratore non agisce “al posto di”, ma “insieme a”. Egli ha il compito di affiancare la persona fragile nella gestione dei suoi interessi, con obblighi di trasparenza, rendicontazione e, per quanto possibile, rispetto della sua volontà. Inoltre il beneficiario della misura conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno (art. 409 c.c.).
Il Giudice stabilisce altresì l’ambito di azione dell’amministratore, che può essere molto limitato (es. firma di un solo contratto) o più ampio (es. gestione delle finanze, rapporti con la banca, autorizzazioni mediche).
L’amministratore di sostegno avrà poi il compito di rendicontare periodicamente la propria attività e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario al Giudice Tutelare.
Egli inoltre potrà essere revocato se ritenuto non più necessario dal Giudice oppure se non svolga i propri compiti in maniera adeguata e diligente. La misura potrà inoltre cessare decorso il termine indicato, se trattasi di nomina a tempo determinato.
Quanto al compenso dell’amministratore, il codice civile stabilisce che l’ufficio è gratuito. Tuttavia, considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione, il Giudice potrà assegnare all’amministratore un’equa indennità.
Perché rivolgersi a un avvocato?
Per l’attivazione di questa misura la figura dell’avvocato non è necessaria, tuttavia affrontare una situazione di fragilità familiare è sempre delicato. L’assistenza di un professionista in questo caso può innanzitutto aiutare a comprendere se l’amministrazione di sostegno è lo strumento più adatto. L’avvocato inoltre potrà redigere un ricorso completo, chiaro e ben motivato ed affiancare i familiari nel dialogo con il Tribunale e l’amministratore di sostegno.
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