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La mediazione civile e commerciale alla luce della riforma cartabia

La mediazione civile e commerciale è stata introdotta nel nostro ordinamento con il D.lgs. 28/2010, attuativo della delega contenuta nella legge n. 69/2009 ed ha costituito il primo vero tentativo di istituzionalizzare una procedura ADR (Alternative Dispute Resolution) per le liti civili.

Negli ultimi anni peraltro, il legislatore italiano ha dato sempre maggiore rilievo agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (ADR) volti a ridurre il carico della giustizia ordinaria e promuovere una cultura della conciliazione la quale, anche in un’ottica europea, viene vista come una forma di giustizia complementare.

In questo contesto la cd. Riforma Cartabia, entrata in vigore con il D.lgs. 149/2022 e poi integrata dal “Correttivo Cartabia” (D.lgs. 216/2024) entrato in vigore il 25.01.2025, ha inciso in modo significativo su queste procedure, ampliandone l’ambito di applicazione con l’obiettivo di rendere più snello, efficiente ed attuale il sistema di risoluzione delle controversie.

In particolare, in un’ottica di sempre maggiore digitalizzazione, è stata disciplinata la mediazione “a distanza”, stabilendo la distinzione tra mediazione telematica (art. 8 bis D. Lgs. 28/2010) e mediazione con modalità audiovisive da remoto (art. 8 ter D. Lgs. 28/2010) in ragione delle modalità e deglistrumenti utilizzati per lo svolgimento del procedimento.

Mediazione: cos’è e quando è obbligatoria

Come poc’anzi detto, la mediazione civile e commerciale è un procedimento stragiudiziale che consente alle parti, con l’assistenza dei rispettivi avvocati e di un mediatore terzo ed imparziale, di trovare un accordo amichevole evitando il processo e contenendo così considerevolmente i relativi costi.

È importante porre l’accento sulla durata del procedimento che non può superare i sei mesi prorogabile, su accordo delle parti, per periodi di tre mesi.

Inoltre, l’accordo raggiunto in mediazione e sottoscritto da tutte le parti e dai rispettivi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Questo significa che, se una delle parti non rispetta l’accordo, l’altra potrà agire direttamente in via esecutiva (ad esempio promuovendo un pignoramento dei beni della parte inadempiente od ottenendo il rilascio di un immobile) senza dover iniziare una nuova causa di merito avanti alla competente autorità giudiziaria.

Da ultimo, sotto il profilo fiscale, vale la pena ricordare che l’accordo di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di €100.000,00 e che è previsto un credito d’imposta fino ad €600,00 per parte in caso di successo della mediazione.

La mediazione può essere facoltativa oppure obbligatoria e necessaria all’instaurazione della causa (cd. “condizione di procedibilità”) in ragione della materia del contendere.

Dopo la riforma Cartabia, l’elenco delle materie (art.5 D. Lgs.20/2010) per cui la mediazione è condizione di procedibilità è stato ampliato ed attualmente essa è obbligatoria nelle controversie riguardanti:

  • Condominio
  • Diritti reali (es. usufrutto, servitù, proprietà)
  • Divisione
  • Successioni ereditarie
  • Patti di famiglia
  • Locazione
  • Comodato
  • Affitto di aziende
  • Risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria
  • Risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa o con altri mezzi di pubblicità
  • Contratti assicurativi, bancari e finanziari
  • Rapporti tra soci e tra società e amministratori, liquidatori o sindaci

La Riforma ha poi ampliato l’ambito di applicazione della mediazione obbligatoria alle controversie in tema di:

  • associazione in partecipazione
  • consorzio
  • franchising
  • opera
  • rete
  • somministrazione
  • società di persone
  • subfornitura

così incentivando ed estendendolo lo strumento della mediazione nel panorama civile.

Inoltre, ai sensi dell’art. 5 quater del D. Lgs. 28/2010 anche il giudice valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l’esperimento di un procedimento di mediazione. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Si badi bene che il mancato esperimento della mediazione quando essa costituisca condizione di procedibilità della domanda è sanzionata con l’improcedibilità della domanda giudiziale.

Peraltro, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116 II co. c.p.c.

Sotto il profilo sanzionatorio inoltre, quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita in giudizio che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al pagamento di un importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. Ancora nei casi di condizione di procedibilità il giudice, se richiesto, potrà altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato al primo incontro di mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata.

Ebbene se stai affrontando una controversia o desideri prevenirla in modo rapido, efficace e con costi contenuti, il nostro team di professionisti è a tua disposizione per offrirti una consulenza personalizzata in materia di mediazione civile e commerciale.

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