negoziazione assistita

La Negoziazione Assistita: cos’è, quando serve e perché rappresenta un utile strumento di risoluzione delle controversie

Nel contesto attuale, caratterizzato da una crescente esigenza di semplificazione e deflazione del contenzioso civile, la negoziazione assistita è diventato uno strumento particolarmente efficace per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale (ADR – Alternative Dispute Resolution).

Introdotta nel nostro ordinamento con il Decreto Legge n. 132 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 162 del 10 novembre 2014 e modificata dagli artt. 7 -10 del D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (cd. riforma Cartabia), questa procedura mira a favorire soluzioni concordate tra le parti tese ad evitare il contenzioso giudiziale, con contenimento di tempi e costi.

Ma che cos’è la negoziazione assistita?

La negoziazione assistita è un procedimento mediante il quale le parti in lite, assistite dai rispettivi avvocati, si impegnano a cooperare in buona fede per risolvere la controversia tra di loro insorta. Non si tratta tuttavia di una semplice trattativa tra privati: il protocollo negoziale adottato produce infatti effetti giuridici e l’eventuale accordo finale assume efficacia di titolo esecutivo in virtù del quale la parte adempiente potrà agire direttamente nei confronti di quella che non abbia rispettato l’accordo raggiunto e potrà farlo senza instaurare un giudizio e dunque con notevole risparmio di tempo e denaro.

A seconda della natura della controversia, ricorrere alla procedura di negoziazione assistita può essere facoltativo o obbligatorio.

Quando la negoziazione è obbligatoria?

In alcune fattispecie è prevista l’obbligatorietà della negoziazione assistita che diventa quindi condizione di procedibilità dell’azione giudiziale (art. 3, comma 1, D.L. 132/2014). Ciò significa che, a volte, il tentativo di negoziazione assistita diviene uno step obbligatorio e prodromico – una sorta di filtro – per l’instaurazione del giudizio.

Pertanto, solo se il tentativo di composizione fallisce si potrà procedere con l’azione legale.

Ad oggi la negoziazione assistita è dunque condizione di procedibilità della domanda giudiziale per:

  • le domande di pagamento di somme di denaro a qualsiasi titolo, non eccedenti euro 50.000,00 derivanti da obbligazioni contrattuali o extracontrattuali (es. mancato pagamento di fatture, restituzione di somme);
  • le controversie in materia di risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti;
  • controversie in materia di famiglia, come le separazioni e i divorzi consensuali o le modifiche delle condizioni relative a figli e assegni (ex art. 6 del D.L. 132/2014), purché non siano coinvolti figli minori o non autosufficienti.

Negli altri casi – e quindi qualora la controversia non sia compresa in quelle sopra individuate – la procedura può essere attivata su base volontaria e dunque su libera iniziativa di una delle parti.

Infine, è bene tenere presente che la procedura in discorso non si applica alle controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili ed ai casi in cui la legge prevede il ricorso all’istituto della mediazione obbligatoria (ne abbiamo parlato in un altro articolo qui sul nostro blog).

Come si svolge la procedura?

L’avvio della negoziazione avviene mediante una comunicazione inviata dall’avvocato di una parte all’altra parte contenente l’invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita e l’indicazione dell’oggetto della controversia.

Ricevuta la suddetta comunicazione, il destinatario avrà 30 giorni per rispondere: questo termine si applica tanto nel caso in cui si decida di aderire e quindi di accettare di partecipare alla negoziazione, quanto per eventualmente manifestare un rifiuto in tal senso.

Se la controparte accetta di partecipare si stipula una convenzione di negoziazione, nella quale si stabiliscono le regole della trattativa, i tempi e le modalità del confronto.

Durante la fase negoziale, i contenndenti – assistite dai rispettivi avvocati – cercano una soluzione concordata. L’accordo eventualmente raggiunto sarà quindi formalizzato e sottoscritto da entrambe le parti e dai loro avvocati. L’accordo ha efficacia di titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 5 D.L. 132/2014).

Se l’altra parte rifiuta la proposta o non risponde entro il termine o se la trattativa si conclude senza accordo, la negoziazione si considera fallita e le parti potranno adire il giudice allegando la prova del tentativo effettuato.

È bene tenere presente il mancato rispetto di questo termine o il mancato riscontro all’invito possono avere conseguenze negative sul piano processuale nel caso in cui si decida di procedere giudizialmente.

Quanto dura?

Uno dei principali vantaggi della negoziazione assistita è la rapidità: è infatti previsto un termine massimo di tre mesi, eventualmente prorogabile di ulteriori 30 giorni con il consenso delle parti.

Perché conviene?

Come poc’anzi esposto, la negoziazione assistita rappresenta un’ottima soluzione per evitare il contenzioso giudiziale, dati anche i tempi brevi e i costi più contenuti rispetto ad un giudizio.

Inoltre, vale la pena sottolineare che l’accordo eventualmente raggiunto è frutto di una libera scelta tra le parti – pur con la tutela offerta dall’assistenza dei rispettivi legali – e non è quindi un provvedimento imposto giudizialmente.

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Se stai affrontando una lite e sei interessato a valutare se la tua situazione può essere risolta grazie alla negoziazione assistita, ti invitiamo a contattarci per discutere del tuo problema e trovare insieme una soluzione.