responsabilità amministratore SRL

Le false sicurezze dell’amministratore di SRL: deleghe, delibere e nomina formale

A cura dell’Avv. Alessio Molinarolli  —  Studio Legale MCRK

Tre false sicurezze molto diffuse

Nella pratica societaria sono molto diffuse alcune convinzioni in tema di responsabilità degli amministratori di una SRL o di una SpA. Convinzioni errate, che rischiano di far commettere gravi errori di valutazione. Tre in particolare sono le più ricorrenti.

La prima: chi ha delegato le funzioni operative non risponde più di ciò che accade nella gestione ordinaria.

La seconda: se i soci hanno deliberato un’operazione in assemblea, l’organo gestorio che la esegue è coperto e va esente da responsabilità.

La terza: chi non ha la nomina formale di amministratore non è esposto ai rischi che la carica comporta.

Tutte e tre — in misura diversa — rappresentano in realtà delle false sicurezze, sulle quali non è possible e, anzi, è sconsigliabile fare affidamento. Non perchè gli strumenti su cui si fondano non esistano — la delega esiste, la delibera è stata votata, la nomina formale non c’è. Ma perchè nessuno di questi elementi produce l’effetto protettivo che si immagina. E scoprirlo tardi — in un contenzioso, in una procedura, in un’ispezione — è quasi sempre più costoso che non averlo scoperto affatto.

Il D.Lgs. 47/2026, entrato in vigore il 29 aprile 2026, ha ulteriormente chiarito la distribuzione delle responsabilità all’interno degli organi societari.

Vale quindi la pena esaminare le tre erronee convinzioni una per una.

Prima falsa sicurezza: la delega come esonero

La delega è uno strumento legittimo e necessario. Il consiglio di amministrazione può attribuire funzioni operative a uno o più amministratori delegati: lo prevede il Codice civile, lo ribadisce il D. Lgs. 47/2026. Ma la delega non comporta un trasferimento totale di responsabilità.

Chi delega conserva infatti obblighi precisi: il dovere di ricevere e valutare le informazioni dagli organi delegati, la facoltà di impartire direttive, di avocare a sè operazioni rientranti nella delega e di attivarsi quando emergono segnali critici. Il D. Lgs. 47/2026 ha precisato che gli organi delegati curano concretamente gli assetti organizzativi e riferiscono al consiglio e all’organo di controllo almeno ogni sei mesi.

La Corte di Cassazione ha chiarito in più occasioni che l’amministratore non esecutivo che rimane passivo davanti a segnali d’allarme conoscibili — anche solo non chiedendo le informazioni dovute — non è protetto dalla delega. Risponde per inerzia colpevole.

L’articolo 2392 del Codice civile stabilisce che gli amministratori rispondono dei danni derivanti dall’inosservanza dei propri doveri, e rispondono anche se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o attenuarne le conseguenze. La delega redistribuisce soltanto le funzioni; non redistribuisce, invece, il dovere di reagire.

Seconda falsa sicurezza: “i soci hanno deliberato, quindi sono coperto”

L’assemblea delibera. L’amministratore esegue. La sequenza sembra logica, ma ha un limite importante: quando una delibera assembleare è illegittima, o pregiudizievole per la società, l’organo amministrativo che la esegue non è automaticamente esonerato.

La giurisprudenza ha ritenuto configurabile la responsabilità degli amministratori che abbiano dato esecuzione consapevole a delibere di questo tipo. In alcuni casi, avrebbero dovuto — e potevano — rifiutarsi di eseguirle. Il punto di fondo è strutturale: la gestione dell’impresa e la cura degli assetti organizzativi competono all’organo amministrativo. I soci possono certamente orientare e deliberare, ma non possono diventare, per il solo fatto del voto, uno schermo per la responsabilità gestoria.

Vale aggiungere un dato specifico per le SRL: l’articolo 2476 del Codice civile prevede che siano solidalmente responsabili con gli amministratori anche i soci che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi. Questa previsione non alleggerisce la posizione dell’organo amministrativo: semmai, allarga il perimetro dei soggetti esposti.

Terza falsa sicurezza: “non sono formalmente in carica”

La figura dell’amministratore di fatto è consolidata nella giurisprudenza italiana. Per ravvisarla non occorre che qualcuno eserciti tutti i poteri tipici dell’organo gestorio: è sufficiente una significativa e continuativa attività gestoria, svolta con autonomia, in modo non episodico.

Il socio che firma contratti in autonomia, il familiare che coordina il personale e prende decisioni operative, il manager che impartisce direttive condizionando sistematicamente le scelte dell’impresa: queste figure — se la loro attività ha le caratteristiche che la giurisprudenza richiede — possono essere qualificate come amministratori di fatto e rispondere di conseguenza.

La legge e i tribunali guardano alla sostanza, non all’etichetta. Restare fuori dai registri o dai verbali non è sufficiente a escludere il rischio, se nella realtà si esercita una funzione gestoria continuativa e autonoma.

Cosa ha chiarito il D. Lgs. 47/2026

Il D. Lgs. 47/2026 non ha inventato questi principi: li ha resi più leggibili e più difficili da eludere. La riforma ha confermato che la valutazione dell’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili compete al consiglio nella sua interezza, mentre la cura concreta spetta agli organi delegati, con obbligo di riferire periodicamente. Ha inoltre sottratto alla possibilità di delega le decisioni relative all’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

In combinazione con l’articolo 2086 del Codice civile — che già impone a ogni imprenditore in forma societaria di dotarsi di assetti adeguati anche per la rilevazione tempestiva della crisi — il messaggio è coerente: la governance non è un apparato di forme. È un sistema di responsabilità operative e informative. Le etichette non la sostituiscono.

Conclusione

Le tre false sicurezze — la delega, la delibera dei soci, l’assenza di nomina formale — hanno tutte la stessa radice: la convinzione che la forma prevalga sulla sostanza. Il diritto societario, anche dopo la “riforma” del 2026, dice l’opposto. La responsabilità segue la realtà dei ruoli, non i titoli formali. La vera protezione non sta nel formalismo difensivo: sta nella qualità degli assetti, nella tracciabilità delle decisioni e nell’effettivo esercizio dei doveri di chi gestisce.

Verificare come sono strutturati ruoli, deleghe e documentazione non richiede di essere in difficoltà. Spesso basta una lettura preventiva per capire se la struttura regge — e dove invece vale la pena intervenire prima che il problema si presenti.

Che tu sia un amministratore esecutivo, un componente del CdA o un socio coinvolto nella gestione, verificare la reale tenuta delle tue deleghe e dei tuoi assetti organizzativi è il primo passo per tutelare il patrimonio aziendale e personale.

Lo Studio MCRK offre consulenza specialistica in diritto societario e governance preventiva, affiancando gli organi gestori delle PMI nell’analisi dei rischi e nella corretta strutturazione dei flussi informativi interni.

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